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Con l'approvazione della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) viene confermata la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica negli edifici.
In particolare si prevede per la detrazione fiscale IRPEF del 50% delle spese per la ristrutturazione degli edifici la proroga fino al 31 dicembre 2015, confermando il tetto massimo di spesa di 96.000 euro e la ripartizione in 10 rate annuali.
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Le detrazioni per ristrutturazione, comprensive dell'art. 4, comma 1, lettera h (interventi per risparmio energetico) possono essere effettuate semplicemente sull'acquisto del prodotto senza dover necessariamente effettuare opere di manutenzione straordinaria.
Viene prorogata anche la detrazione fiscale pari al 65% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus), così, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2015 , spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
In tal caso risulta necessaria l'asseverazione di un professionista, che attesti il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. |
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Riassumendo per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2015, spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi, e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Nel decreto inoltre si impone che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a "energia quasi zero". Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.
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la detrazione fiscale del 36% rimane al 50% fino a fine dicembre 2015
Dal 2012 la detrazione del 36% è entrata a titolo definitivo nelle leggi fiscali italiane. Infatti non è più una misura straordinaria, ma un’agevolazione stabile, senza scadenza. Fino a Dicembre 2015 la detrazione è stata elevata al 50%. |
La norma presenta le seguenti caratteristiche:
- I beneficiari sono coloro che possiedono o detengono l’immobile
- Scompare, rispetto alla normativa precedente, ogni cenno alla possibilità per i contribuenti di età pari o superiore ai 75 anni di detrarre le spese in 5 rate annuali o per quelli di 80 anni o più di optare per la formula del rimborso in soli 3 anni
- Come la vecchia normativa, anche la nuova è applicabile solo ad interventi di manutenzione straordinaria con alcune eccezioni. La vecchia normativa comprendeva, tra le eccezioni, gli interventi a risparmio energetico.
- La detrazione si applica solo agli immobili residenziali. Eccezioni previste solo in caso di stato di calamità naturale dichiarato.
- Nel caso in cui l’immobile venga venduto prima che il beneficiario abbia finito di scontare la detrazione, il diritto a detrarre è trasferito all’acquirente (salvo diverso accordo tra le parti)
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